Articolo 16.
                    (Accertamento dei requisiti)

1.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  di cui al precedente
articolo  3  del  presente  decreto,  la  Direzione  Generale  per il
personale  militare  provvedera'  a  richiedere  alle amministrazioni
pubbliche  ed  enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle
domande   di   partecipazione   al  concorso  e  nelle  dichiarazioni
sostitutive  rese  dai  concorrenti  risultati vincitori del concorso
medesimo.

2.  Fermo  restando  quanto  previsto  in  materia di responsabilita'
penale  dall'articolo  26  della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora
dal  controllo di cui al precedente comma 1 emerga la non veridicita'
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente  conseguiti  al  provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.