Articolo 16. (Accertamento dei requisiti) 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 3 del presente decreto, la Direzione Generale per il personale militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.