Articolo 17.
                      (Esclusione dal concorso}

1.  La  Direzione  Generale  per  il  personale  militare  puo',  con
provvedimento  motivato,  escludere  in  ogni  momento  dal  concorso
qualsiasi   concorrente  che  non  fosse  ritenuto  in  possesso  dei
prescritti requisiti.