Articolo 18.
                  (Trattamento dei dati personali)

1.  Ai  sensi  dell'articolo 10, primo comma, della legge 31 dicembre
1996,  n.  675,  i  dati  personali  forniti  dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione Generale per il
personale  militare - I Reparto -1a Divisione reclutamento ufficiali,
per  le  finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una  banca  dati  automatizzata  anche  successivamente all'eventuale
instaurazione  del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione  del  rapporto  medesimo.  Il  conferimento  di tali dati e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione.  Le  medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche direttamente interessate
allo  svolgimento  del  concorso o alla posizione giuridico-economica
del  concorrente,  nonche', in caso di esito positivo, ai soggetti di
carattere previdenziale.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata
legge,  tra  i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi.

3.  Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti del
Direttore   Generale   della  Direzione  Generale  per  il  personale
militare, titolare di trattamento. Responsabile del trattamento e' il
Direttore  della  1a Divisione reclutamento ufficiali della Direzione
Generale medesima.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa
vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 16 novembre 2000


Amm. Isp. (CP) Eugenio SICUREZZA             Ten.Gen. Bruno SIMEONE