Articolo 2.
                  (Devoluzione dei posti riservati)

1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettere  a),  b),  c) e d) i posti riservati agli ufficiali vincolati
alla  ferma  biennale  eventualmente  non  ricoperti  per mancanza di
concorrenti  idonei verranno devoluti agli altri concorrenti, secondo
l'ordine  della  graduatoria  di  merito. Resta comunque fermo quanto
indicato  per il personale femminile nel precedente articolo 1, comma
2.

2.  Nel  caso  di mancata copertura dei posti a concorso indicati nel
precedente  articolo  1, comma 1, lettera b) per insufficiente numero
di  concorrenti  idonei,  la  Direzione  Generale  per  il  personale
militare  si  riserva  la  facolta', in relazione alle esigenze della
Forza  armata,  di portare i posti rimasti non ricoperti in aumento a
quelli previsti nel concorso indicato al precedente articolo 1, comma
1, lettera e), e viceversa.