Articolo 2. (Devoluzione dei posti riservati) 1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) i posti riservati agli ufficiali vincolati alla ferma biennale eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei verranno devoluti agli altri concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria di merito. Resta comunque fermo quanto indicato per il personale femminile nel precedente articolo 1, comma 2. 2. Nel caso di mancata copertura dei posti a concorso indicati nel precedente articolo 1, comma 1, lettera b) per insufficiente numero di concorrenti idonei, la Direzione Generale per il personale militare si riserva la facolta', in relazione alle esigenze della Forza armata, di portare i posti rimasti non ricoperti in aumento a quelli previsti nel concorso indicato al precedente articolo 1, comma 1, lettera e), e viceversa.