Articolo 9.
                        (Prove attitudinali)

1.  L'idoneita'  dei  concorrenti sotto il profilo attitudinale sara'
accertata  dalla Commissione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
d).

Le prove attitudinali consisteranno nello svolgimento di una serie di
prove  di  personalita'  integrate  da un colloquio individuale, allo
scopo di valutare:

(a) maturazione   globale   intesa  come  personalita'  armonicamente
    evoluta,  caratterizzata  da  spiccato  senso di responsabilita',
    adeguata   esperienza   di   vita,   capacita'   di  integrazione
    all'ambiente;
(b) stabilita'   emotiva   intesa   come   sintonia   nelle  reazioni
    comportamentali,   contraddistinta   da   stabilita'  dell'umore,
    fiducia  in  se  stesso ed efficace controllo emotivo-motorio, in
    relazione    anche   alle   particolari   condizioni   stressanti
    dell'attivita'  e  degli  ambienti  in  cui  saranno  chiamati ad
    operare;
(c) facolta'  intellettive  intese  come  doti  di  intelligenza  che
    consentano  una  valida  elaborazione  dei processi mentali avuto
    riguardo  alla  capacita'  di  ideazione  e  di  valutazione alle
    capacita'  decisionali,  di  sintesi  e di giudizio, nonche' alla
    maturita' di pensiero;
(d) comportamento  sociale inteso come integrazione socio-ambientale,
    con  riguardo  al  senso  di  responsabilita',  alla capacita' di
    adattamento  alle  norme  e  alla  disciplina, alla socievolezza,
    all'adattabilita'   allo   specifico  ambiente  di  lavoro,  alla
    capacita' di affermazione nel gruppo per dignita' e iniziativa;
(e) capacita'  adottive intese come flessibilita' cognitiva, adeguata
    capacita'  di  soluzione  dei  problemi,  adeguata  capacita'  di
    gestione  dello  stress, sufficiente motivazione quale insieme di
    fattori  indicativi  dell'interesse  del  soggetto  e  della  sua
    capacita'  a  ricoprire  determinati  ruoli  professionali  ed  a
    confrontarsi  in  modo  efficace  con  le  norme e con le istanze
    sociali dell'ambiente militare specifico.

2.  Il  giudizio  espresso  dalla  Commissione al termine delle prove
attitudinali  dovra'  essere  comunicato seduta stante, per iscritto,
agli interessati ed e' definitivo.

3.  I  verbali  delle  prove  attitudinali dovranno essere inviati, a
mezzo corriere, alla Direzione Generale per il personale militare - I
Reparto  -  1a Divisione Reclutamento Ufficiali - 1a Sezione - Via XX
Settembre 123/A - 00187 Roma, entro il terzo giorno dalla conclusione
delle prove di tutti i concorrenti.