Art. 11. Norme di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di concorsi contenute nel testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni e nel CCNL del personale del comparto regioni - autonomie locali vigente. 2. Il presente bando sara' trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazione leggi e decreti per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi ed esami". Napoli, 20 ottobre 2000 Il segretario: D'Occhio