Art. 10. Conseguimento del titolo Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, e puo' essere ripetuto una sola volta. La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera previa autorizzazione del collegio dei docenti. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi entro il termine previsto, il rettore su proposta del collegio dei docenti, ammette il candidato agli esami previsti per il ciclo successivo. Non sara' consentita una proroga superiore ad un anno. L'Universita', a richiesta degli interessati, certifica il conseguimento del titolo e successivamente al rilascio dello stesso cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze assicurando la pubblicita' degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati. Le commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno formate e nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al regolamento di Ateneo.