Art. 5.

Commissioni  giudicatrici  Valutazione  delle  prove e graduatorie di
                               merito

    Le  commissioni  giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi
di dottorato sono nominate con decreto del rettore e sono composte da
tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo.
    Ogni   commissione   dispone,   per  la  valutazione  di  ciascun
candidato, di sessanta punti per ognuna delle due prove.
    E  'ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
    Il  colloquio  si  intende  superato  se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
    Relativamente  al  colloquio,  la  commissione giudicatrice, alla
fine  di  ogni  seduta  forma  l'elenco  dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi.
    L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal segretario della
commissione,   e'   affisso,   il   medesimo  giorno,  nell'albo  del
dipartimento presso il quale si e' svolta la prova.
    Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  compila la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
    I  candidati  saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine stabilito
nella  graduatoria  di  merito  fino  alla concorrenza del numero dei
posti messi a concorso per ogni corso di dottorato.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie di merito, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    I  cittadini  extra comunitari e i titolari di assegno di ricerca
che  abbiano  superato le prove d'esame, sono ammessi, senza borsa di
studio,  nel  limite  del  50% dei posti istituiti con arrotondamento
all'unita' per eccesso.