Art. 5. Commissioni giudicatrici Valutazione delle prove e graduatorie di merito Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi di dottorato sono nominate con decreto del rettore e sono composte da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo. Ogni commissione dispone, per la valutazione di ciascun candidato, di sessanta punti per ognuna delle due prove. E 'ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Relativamente al colloquio, la commissione giudicatrice, alla fine di ogni seduta forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso, il medesimo giorno, nell'albo del dipartimento presso il quale si e' svolta la prova. Espletate le prove del concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine stabilito nella graduatoria di merito fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie di merito, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. I cittadini extra comunitari e i titolari di assegno di ricerca che abbiano superato le prove d'esame, sono ammessi, senza borsa di studio, nel limite del 50% dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso.