Art. 7. Borse di studio Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso di dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni. L'importo annuale della borsa di studio e' di L. 20.450.000 al lordo delle ritenute a carico del borsista. La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo, salvo motivata delibera del collegio dei docenti. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiomi all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%, subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura finanziaria. Tali periodi non possono in alcun caso superare la meta' della durata dell'intero corso di dottorato. La richiesta ai fini dell'incremento di cui sopra deve essere diretta dal coordinatore del corso al rettore e deve essere corredata da attestazione che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita' del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di studi e di ricerca a suo tempo formulati. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate bimestrali posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal coordinatore del corso, da far pervenire all'amministrazione universitaria entro il giorno 5 del mese di scadenza della rata. In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.