Art. 9. Obblighi dei dottorandi 1. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fme, secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. 2. L'onere di provvedere alla copertura assicurativa per infortuni per l'intera durata del corso e' a carico dei dottorandi. L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per responsabilita' civile per il medesimo periodo per le sole attivita' che si riferiscono al corso di dottorato. 3. I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono essere iscritti a condizione che siano collocati in aspettativa senza assegni, per il periodo di durata del corso. 4. E' consentito l'esercizio di attivita' compatibili, previa autorizzazione del collegio dei docenti. Tali attivita' esterne, occasionali e di breve durata, non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando. 5. Per tutta la durata del corso e' vietato lo svolgimento di prestazioni di lavoro a tempo indeterminato. 6. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni verranno consentiti ai dottorandi che dimostrino di dover soddisfare gli obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, oppure che si trovino nella condizione di malattia grave e prolungata. 7. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli obblighi, il collegio dei docenti proporra' con propria delibera l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso il dottorando e' obbligato alla restituzione per intero, con riferimento all'anno in questione, della borsa di studio oppure delle rate eventualmente riscosse. 8. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' dell'Aquila e a quelli di cui quest'ultima e' sede consorziata, possono svolgere limitata attivita' didattica rivolta agli studenti dei corsi di laurea e/o diploma, nell'ambito della programmazione effettuata dal collegio dei docenti, d'intesa con la facolta' interessata dell'Universita' dell'Aquila.