Art. 5. Commissioni giudicatrici 1. Il Presidente dell'ICRAM, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, nomina una commissione giudicatrice per ciascuna area scientifico-tematica di cui all'allegato A). Ogni commissione e' costituita da un Presidente, due membri effettivi e un supplente, oltre al segretario. La commissione puo' essere eventualmente integrata da altri membri aggiunti per la valutazione della lingua straniera e dell'informatica. I nominativi dei componenti le commissioni sono tempestivamente pubblicati sul sito Internet dell'ICRAM: www.icram.org. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - "Concorsi ed esami". 2. Il Presidente ed i membri effettivi di ciascuna commissione devono sempre presenziare ai lavori. 3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita' per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra automaticamente il supplente. Ove l'indisponibilita' riguardi il presidente ne assume la funzione il primo tra i membri effettivi secondo l'ordine indicato nel provvedimento di nomina. 4. Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile, devono essere proposte al Presidente dell'ICRAM nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui al precedente comma 1. 5. Ciascuna commissione conclude la procedura concorsuale entro centoventi giorni dalla data della prima riunione di cui al successivo art. 6 comma 1. Il Presidente dell'ICRAM puo' prorogare il predetto termine per una sola volta e per non piu' di sessanta giorni; decorso inutilmente quest'ultimo termine, il Presidente dell'ICRAM procede allo scioglimento della commissione ed alla contestuale ricostituzione.