Art. 3.
    Le  eventuali  istanze  di  ricusazione  di uno o piu' componenti
della  commissione  giudicatrice  da  parte  dei  candidati,  qualora
ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura
civile,  devono  essere proposte al rettore nel termine perentorio di
trenta  giomi  dalla  data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana del presente decreto di costituzione della
commissione.  Decorso  tale  termine e, comunque, dopo l'insediamento
della  commissione  non  sono  ammesse  istanze  di  ricusazione  dei
commissari.