Art. 3. Le eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti della commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile, devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta giomi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto di costituzione della commissione. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.