Art. 13.

                         Restituzione titoli

    Al  termine  dei  lavori concorsuali, l'Universita' restituira' a
ciascun   candidato   non   risultato  vincitore,  la  documentazione
trasmessa  unitamente alla domanda di partecipazione, dietro espressa
richiesta   degli   stessi,  unita  al  pagamento  di  un  contributo
forfettario  di  L.  25.000 (venticinquemila) comprensivo delle spese
postali e degli oneri sostenuti dall'amministrazione.