Art. 5.

                 Domanda e termine di presentazione

    Le  domande  di  ammissione  alle  selezioni,  redatta  in  carta
semplice   secondo   il   fac-simile  allegato,  dirette  al  rettore
dell'Universita' degli studi di Ancona, dovranno pervenire, a pena di
esclusione,  entro  il termine perentorio di giorni trenta dalla data
di    pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale,   se   presentate
direttamente,  o  essere  spedite  entro  il  termine  indicato,  per
raccomandata  postale  con avviso di ricevimento. A tale fine fa fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    I  candidati  dovranno  redigere  la  domanda  secondo  lo schema
allegato,  indicando il nome, il cognome, il domicilio eletto ai fini
della  selezione  (completo di codice di avviamento postale ) e sotto
la propria responsabilita':
      1) titolo di studio posseduto, universita' che lo ha rilasciato
e data di conseguimento;
      2) cittadinanza;
      3)  di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non aver
procedimenti penali pendenti;
      4)  di  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali indicando il
relativo comune;
      5) la propria posizione riguardo agli obblighi militari;
      6) di avere l'idoneita' fisica alla collaborazione;
      7)  di  non  usufruire  di  borse  di studio a qualsiasi titolo
conferite  (con  l'eccezione  di  quelle  cumulabili, specificate nel
successivo art. 9);
      8) la conoscenza della lingua inglese.
    I  candidati  portatori  di handicap dovranno richiedere ai sensi
della  legge  n. 104/1992 l'ausilio necessario per poter sostenere il
colloquio.
    I  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono,
inoltre,  dichiarare  di  godere  dei diritti civili e politici anche
nello  Stato  di appartenenza o di provenienza, di non aver riportato
condanne  penali  nello  Stato  in  cui  sono  cittadini ed in quello
italiano, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    La firma in calce alla domanda non e' sottoposta ad autentica.
    Alla domanda il candidato dovra' allegare:
      certificato   di   laurea  con  l'indicazione  della  votazione
riportata nei singoli esami di profitto e in quello di laurea;
      un   curriculum   in  duplice  copia  della  propria  attivita'
scientifica e professionale;
      l'elenco in duplice copia dei documenti e delle pubblicazioni;
      documenti  e  titoli  che  si  ritengano  utili  ai  fini della
selezione.
    L'amministrazione  non assume alcuna responsabilita' derivante da
inesatte  indicazioni  da parte del candidato o da eventuali disguidi
postali.
    Ai  fini  della  valutazione,  i candidati dovranno allegare alla
domanda i documenti comprovanti i titoli posseduti, anche utilizzando
le  modalita'  indicate  nel  decreto del Presidente della Repubblica
n. 403  del  20 ottobre 1998, in materia di autocertificazione. A tal
fine   saranno   a   disposizione   modelli   predisposti  presso  la
ripartizione personale docente.
    Con  riferimento alle pubblicazioni e ai titoli, che si ritengono
utili  al  fine delle presenti selezioni, i candidati, ove presentino
fotocopie  in  luogo  degli  originali,  dovranno  allegare  apposita
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto di notorieta' in cui si attesti
la conformita' all'originale.
    La  sottoscrizione  della  dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'  non  e'  soggetta  ad  autenticazione  ove sia apposta in
presenza del dipendente addetto.
    Qualora  la  suddetta  documentazione  venga spedita o presentata
direttamente da persona diversa dal candidato, dovra' essere prodotta
anche   copia   fotostatica   di   un   documento  di  identita'  del
sottoscrittore   (sono   ritenuti  validi  soltanto  i  documenti  di
identita'  provvisti di fotografia e rilasciati da un'amministrazione
dello Stato).
    In  caso  di  dichiarazioni  sostitutive  di  atti  di notorieta'
mancanti  della  copia  fotostatica  del  documento  di identita', il
candidato  verra'  ammesso  a  partecipare  alla procedura, ma non si
procedera'  alla  valutazione dei titoli e delle pubblicazioni di cui
si tratta.
    Per  le  pubblicazioni  o  per  i lavori stampati all'estero deve
risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati
in  Italia  devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1
del decreto legge luogotenenziale 31 agosto 1945, n.660.
    Ai  titoli  redatti  in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al
testo   straniero   dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
    Non  e'  consentito  il  riferimento  a documenti gia' presentati
presso questa Universita'.