Art. 3.
    Le  eventuali  istanze  di  ricusazione  di uno o piu' componenti
della  commissione  giudicatrice  da  parte  dei  candidati,  qualora
ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura
civile, devono essere presentate al rettore nel termine perentorio di
trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  del  presente  decreto  di  nomina della
commissione.  Decorso  tale  termine e, comunque, dopo l'insediamento
della  commissione  non  sono  ammesse  istanze  di  ricusazione  dei
commissari.