Art. 10.

              Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

    L'INFN  si  riserva  la facolta' di procedere ad idonei controlli
sulla  veridicita'  di  tutte  le  dichiarazioni sostitutive rese dal
candidato.  Qualora  in  esito a detti controlli sia accertata la non
veridicita'  del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade
dagli  eventuali  benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla
base  delle  dichiarazioni  non veritiere, ferme restando le sanzioni
penali previste dall'art. 26 della legge n. 15 del 1968.