Art. 2. Requisiti di ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non superiore agli anni 65; b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); tale requisito non e' richiesto per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea; c) godimento dei diritti politici; d) idoneita' fisica a svolgere l'attivita' prevista per i posti a concorso; e) possesso del diploma di perito industriale con specializzazione in informatica, o possesso del diploma di scuola media secondaria di secondo grado congiunto a specializzazione in programmazione e/o in gestione di sistemi informatici; tale specializzazione si intende acquisita mediante lo svolgimento di specifica attivita' lavorativa non inferiore ad un anno o mediante il possesso di un titolo di studio superiore o di diploma o attestato di qualificazione professionale attinenti alla specializzazione stessa, e va idoneamente documentata, pena l'esclusione dal concorso, all'atto della presentazione della domanda di ammissione di cui il successsivo art. 3; i candidati che abbiano conseguito analogho titolo di studio all'estero, ove non gia' riconosciuto equipollente in base a specifici accordi internazionali, dovranno essere in possesso di apposita dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorita' scolastica italiana; f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; l'accertamento del possesso di tale requisito e' demandato alla commissione esaminatrice di cui al successivo art. 4, mediante le prove concorsuali previste. Non possono partecipare al concorso: a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; b) i dipendenti dell'INFN con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nello stesso profilo professionale relativo ai posti da conferire. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande e anche alla data dell'assunzione. L'esclusione dal concorso e' disposta dal presidente dell'INFN o da persona da lui delegata.