Art. 10. Nomina e periodo di prova I vincitori dei concorsi saranno invitati a stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato e saranno inquadrati nella categoria D dell'area unica tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso questa universita'. Eventuali richieste di trasferimento in altra sede, per le quali e' previsto il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, saranno esaminate, di norma, non prima di un periodo di tre anni. Il dipendente e' obbligato a risiedere nel comune di Cassino o in quelli immediatamente limitrofi. Deroghe a tale obbligo saranno valutate dall'amministrazione che decidera' ad insindacabile giudizio. La sede di servizio e' di norma presso le strutture universitarie in Cassino salvo la facolta' per l'amministrazione di destinare il dipendente in strutture proprie nell'ambito provinciale o regionale. L'assunzione in servizio sara' comunque subordinata alla effettiva disponibilita' finanziaria di questo Ateneo per le spese del personale. Colui che, invitato a stipulare il contratto di lavoro a tempo indeterminato, non si presenti senza giustificato motivo - ritenuto tale dall'universita' - nella data indicatagli dall'amministrazione decade dal diritto all'assunzione. Il periodo di prova ha la durata di mesi tre, trascorso il quale, senza che il rapporto sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza l'obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Per quanto non previsto si fa riferimento al contratto collettivo vigente del comparto universitario.