Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    Per  l'ammissione  ai  concorsi  di  cui  sopra  e'  richiesto il
possesso dei seguenti requisiti:
      a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani  non  appartenenti  alla  Repubblica); ovvero cittadini
appartenenti  a  Stati  membri  dell'Unione  europea,  fatte salve le
eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio  1994, n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 61 del 15 marzo 1994.
      b) titolo di studio: qualsiasi tipo di laurea;
      c) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
      d) di  non  essere  esclusi  dall'elettorato attivo politico; i
candidati  degli  Stati  membri dell'Unione europea devono godere dei
diritti   civili   e  politici  negli  Stati  di  appartenenza  o  di
provenienza;
      e) di  non  aver  conseguito  una  condanna penale per la quale
l'amministrazione universitaria puo', ai sensi della legge 7 febbraio
1990, n. 19, disporre la destituzione dall'impiego;
      f) di  non  essere  stato destituito o dispensato da un impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  e non essere stati dichiarati
decaduti  per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
      g) idoneita' fisica all'impiego;
      h) adeguata  conoscenza  della  lingua italiana se cittadino di
uno degli Stati membri dell'Unione europea.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
partecipazione  al  concorso.  Tutti  i  candidati  sono  ammessi con
riserva   al   concorso.   L'esclusione  per  difetto  dei  requisiti
prescritti e' disposta, in ogni momento, con motivato provvedimento.