Art. 8. Riserva dei posti, precedenza nella nomina e preferenza a parita' di merito Le riserve di cui ai punti 1, 2 e 3 del comma III, dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni sono inoperanti. I candidati che avranno superato la prova orale e che intendono far valere i titoli di preferenza a parita' di merito in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, IV comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, e successive modificazioni, sono tenuti a far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, in originale o copia autentica, dai quali ne risulti il possesso alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, all'Universita' degli studi di Cassino, ufficio concorsi - personale non docente e ricercatori - via Marconi n. 10 - 03043 Cassino, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati avranno sostenuto la prova orale. A tal fine fara' fede la data di ricezione della documentazione da parte dell'universita'. L'amministrazione si riserva di procedere alla assunzione di coloro utilmente collocatisi nella graduatoria a partire dal primo giorno successivo a quello di scadenza della presentazione di detta documentazione, indipendentemente dal fatto che la documentazione stessa sia stata spedita nei termini e pervenuta oltre la scadenza o non affatto pervenuta. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valore militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli di preferenza la precedenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta'.