Art. 8.

Riserva  dei posti, precedenza nella nomina e preferenza a parita' di
                               merito

    Le  riserve  di  cui ai punti 1, 2 e 3 del comma III, dell'art. 5
del  decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive
modificazioni sono inoperanti.
    I  candidati  che avranno superato la prova orale e che intendono
far  valere  i  titoli  di  preferenza  a parita' di merito in quanto
appartenenti  ad  una delle categorie previste dall'art. 5, IV comma,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, e successive
modificazioni,   sono  tenuti  a  far  pervenire,  per  loro  diretta
iniziativa,  i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, in
originale  o  copia  autentica, dai quali ne risulti il possesso alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di  ammissione  al  concorso, all'Universita' degli studi di Cassino,
ufficio  concorsi - personale non docente e ricercatori - via Marconi
n. 10  -  03043  Cassino,  entro  il  termine  perentorio  di  giorni
quindici,  che  decorre  dal  giorno  successivo  a  quello  in cui i
candidati avranno sostenuto la prova orale.
    A  tal  fine fara' fede la data di ricezione della documentazione
da parte dell'universita'.
    L'amministrazione  si  riserva  di  procedere  alla assunzione di
coloro  utilmente  collocatisi  nella graduatoria a partire dal primo
giorno  successivo  a quello di scadenza della presentazione di detta
documentazione,  indipendentemente  dal  fatto  che la documentazione
stessa  sia stata spedita nei termini e pervenuta oltre la scadenza o
non affatto pervenuta.
    Le  categorie  di  cittadini  che  nei  pubblici  concorsi  hanno
preferenza  a  parita'  di merito e a parita' di titoli sono appresso
elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi  o  non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A  parita'  di  merito e di titoli di preferenza la precedenza e'
determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.