Art. 10.
                       Esclusione dal concorso

    1.  La  direzione  generale  per  il personale militare puo', con
provvedimento  motivato,  escludere  in  ogni  momento  dal  concorso
qualsiasi  candidato che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti
prescritti   per  la  nomina  ad  ufficiale  in  servizio  permanente
effettivo.
    2.  Qualora  dai  controlli  effettuati  dall'amministrazione, ai
sensi  dell'art. 11  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
20 ottobre  1998, n. 403, sulle dichiarazioni contenute nella domanda
di  partecipazione al concorso prescritte dal presente decreto emerga
la  non  veridicita'  del contenuto delle medesime, ferma restando la
responsabilita'  penale  del  dichiarante,  il  candidato  decade  da
qualsiasi beneficio eventualmente conseguito al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.