Art. 10. Esclusione dal concorso 1. La direzione generale per il personale militare puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo. 2. Qualora dai controlli effettuati dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, sulle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso prescritte dal presente decreto emerga la non veridicita' del contenuto delle medesime, ferma restando la responsabilita' penale del dichiarante, il candidato decade da qualsiasi beneficio eventualmente conseguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.