Art. 5.
                       Commissione valutatrice

    1. La commissione valutatrice, nominata con decreto dirigenziale,
sara' composta da:
      un   ufficiale   di  grado  non  inferiore  a  contrammiraglio,
presidente;
      due ufficiali in servizio, di grado non inferiore a capitano di
fregata, membri;
      un   dipendente   civile   dell'amministrazione   della  difesa
appartenente  all'area  funzionale  C, posizione non inferiore a C/2,
segretario senza diritto di voto.