Art. 5. Commissione valutatrice 1. La commissione valutatrice, nominata con decreto dirigenziale, sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a contrammiraglio, presidente; due ufficiali in servizio, di grado non inferiore a capitano di fregata, membri; un dipendente civile dell'amministrazione della difesa appartenente all'area funzionale C, posizione non inferiore a C/2, segretario senza diritto di voto.