Art. 3.

               Modalita' di svolgimento dell'incarico

    L'incarico  ha  durata  da  cinque  a  sette anni con facolta' di
rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo piu' breve.
    Il  direttore  (ex  dirigente  medico  di struttura complessa) e'
sottoposto,  oltre  che  a  verifica  triennale,  anche a verifica al
termine   dell'incarico.   Le   verifiche   riguardano  le  attivita'
professionali svolte ed i risultati raggiunti e sono effettuate da un
collegio  tecnico,  nominato  dal direttore generale e presieduto dal
direttore   del   dipartimento.   L'esito  positivo  delle  verifiche
costituisce   condizione   per   il   conferimento   o   la  conferma
dell'incarico.
    L'incarico  e'  revocato,  secondo  le  procedure  previste dalle
disposizioni vigenti e dal contratto collettivo nazionale del lavoro,
in  caso  di  inosservanza  delle direttive impartite dalla direzione
generale  o  dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento
degli  obiettivi  assegnati;  responsabilita'  grave  e reiterata; in
tutti  gli  altri  casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di
maggiore gravita' il direttore generale puo' recedere dal rapporto di
lavoro,  secondo  le  disposizioni  del codice civile e dei contratti
collettivi nazionali di lavoro.
    L'incarico  di direttore implica il rapporto di lavoro esclusivo,
ai sensi dell'art.12 del decreto legislativo 19giugno 1999, n.229.