Art. 3.

               Modalita' di svolgimento dell'incarico

    L'incarico ha durata da 5 a 7 anni con facolta' di rinnovo per lo
stesso periodo o per un periodo piu' breve.
    Il  direttore  (ex  dirigente  medico  di struttura complessa) e'
sottoposto,  oltre  che  a  verifica  triennale,  anche a verifica al
termine   dell'incarico.   Le   verifiche   riguardano  le  attivita'
professionali svolte ed i risultati raggiunti e sono effettuate da un
collegio  tecnico,  nominato  dal direttore generale e presieduto dal
direttore   del   dipartimento.   L'esito  positivo  delle  verifiche
costituisce   condizione   per   il   conferimento   o   la  conferma
dell'incarico.
    L'incarico  e'  revocato,  secondo  le  procedure  previste dalle
disposizioni  vigenti  e  dal C.C.N.L., in caso di inosservanza delle
direttive  impartite  dalla  direzione generale o dalla direzione del
dipartimento;   mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati;
responsabilita'  grave  e reiterata; in tutti gli altri casi previsti
dai  contratti  di  lavoro. Nei casi dimaggiore gravita' il direttore
generale   puo'   recedere   dal   rapporto  di  lavoro,  secondo  le
disposizioni  del  codice civile e dei contratti collettivi nazionali
di lavoro.
    L'incarico  di direttore implica il rapporto di lavoro esclusivo,
ai sensi dell'art.12 del decreto legislativo 19giugno 1999, n.229.