Art. 3. Modalita' di svolgimento dell'incarico L'incarico ha durata da 5 a 7 anni con facolta' di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo piu' breve. Il direttore (ex dirigente medico di struttura complessa) e' sottoposto, oltre che a verifica triennale, anche a verifica al termine dell'incarico. Le verifiche riguardano le attivita' professionali svolte ed i risultati raggiunti e sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento. L'esito positivo delle verifiche costituisce condizione per il conferimento o la conferma dell'incarico. L'incarico e' revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal C.C.N.L., in caso di inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilita' grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi dimaggiore gravita' il direttore generale puo' recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. L'incarico di direttore implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell'art.12 del decreto legislativo 19giugno 1999, n.229.