Art. 2. Durata in carica 1. L'incarico di direttore dell'Istituto ha la durata di quattro anni a partire dalla data di assunzione dell'incarico. 2. L'incarico puo' essere confermato per un secondo quadriennio, in presenza di valutazioni positive, annuali e quadriennali, sull'attivita' dell'Istituto e sull'attivita' di direzione.