Art. 5. Trattamento economico 1. Al direttore per l'intera durata dell'incarico verra' corrisposta una indennita' di carica non inferiore a L. 40.000.000 annue (al lordo delle ritenute di legge). 2. Al direttore, se dipendente del Consiglio nazionale delle ricerche, oltre alla indennita' di cui al comma 1, e' conservato l'intero trattamento economico in godimento. Se dipendente di altro ente pubblico di ricerca, oltre alla indennita' di cui al comma 1, spetta l'intero trattamento economico in godimento corrisposto dal Consiglio nazionale delle ricerche o dall'ente di appartenenza, sulla base di apposita convenzione tra gli enti interessati. Se professore o ricercatore di universita' italiane, oltre all'attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1, commisurata all'effettivo e pieno svolgimento delle attivita' di direzione, si applicano le disposizioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 3. Nel caso di nomina a direttore di persone provenienti da amministrazioni pubbliche diverse dalle universita' e dagli enti pubblici di ricerca italiani o dal settore privato o dall'estero verra' stipulato apposito contratto di lavoro a tempo determinato nel quale sono stabiliti l'oggetto, gli obiettivi da conseguire durante il mandato, le cause di recesso da parte del Consiglio nazionale delle ricerche, nonche' la retribuzione annua complessiva non inferiore a lire 180 milioni al lordo delle ritenute di legge e comprensiva dell'indennita' di cui al comma 1.