Art. 5.


                        Trattamento economico

    1.   Al   direttore  per  l'intera  durata  dell'incarico  verra'
corrisposta  una  indennita'  di carica non inferiore a L. 40.000.000
annue (al lordo delle ritenute di legge).
    2. Al  direttore,  se  dipendente  del  Consiglio nazionale delle
ricerche,  oltre  alla  indennita'  di  cui al comma 1, e' conservato
l'intero  trattamento  economico in godimento. Se dipendente di altro
ente  pubblico  di  ricerca, oltre alla indennita' di cui al comma 1,
spetta  l'intero  trattamento  economico in godimento corrisposto dal
Consiglio nazionale delle ricerche o dall'ente di appartenenza, sulla
base  di apposita convenzione tra gli enti interessati. Se professore
o   ricercatore   di  universita'  italiane,  oltre  all'attribuzione
dell'indennita'  di cui al comma 1, commisurata all'effettivo e pieno
svolgimento   delle   attivita'   di   direzione,   si  applicano  le
disposizioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382.
    3.  Nel  caso  di  nomina  a  direttore di persone provenienti da
amministrazioni  pubbliche  diverse  dalle  universita'  e dagli enti
pubblici  di  ricerca  italiani  o  dal settore privato o dall'estero
verra' stipulato apposito contratto di lavoro a tempo determinato nel
quale  sono  stabiliti l'oggetto, gli obiettivi da conseguire durante
il  mandato,  le  cause  di  recesso da parte del Consiglio nazionale
delle   ricerche,  nonche'  la  retribuzione  annua  complessiva  non
inferiore  a  lire  180  milioni  al  lordo delle ritenute di legge e
comprensiva dell'indennita' di cui al comma 1.