Art. 7.


                       Procedure di selezione

    1. La  selezione e' affidata ad una commissione di esperti, anche
stranieri,  nominata  dal  presidente  del  Consiglio nazionale delle
ricerche, previa deliberazione del consiglio direttivo.
    2.  La  commissione esamina i curricula presentati; puo' disporre
lo  svolgimento  di  colloqui  con  i  candidati  per  l'accertamento
dell'esistenza  dei  requisiti  scientifici  e professionali e per la
valutazione  di programmi e progetti di attivita' del candidato; puo'
richiedere   la   presentazione  di  singoli  titoli,  scientifici  o
professionali, indicati nell'elenco allegato alla domanda.
    3.  Al  termine  dei  propri  lavori  la  commissione, previa una
valutazione  comparativa  dei  diversi candidati, predispone la lista
degli   idonei   alla  direzione  dell'Istituto  e  la  trasmette  al
presidente   del   Consiglio   nazionale   delle   ricerche   per  la
deliberazione di competenza del consiglio direttivo.