Art. 7. Procedure di selezione 1. La selezione e' affidata ad una commissione di esperti, anche stranieri, nominata dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, previa deliberazione del consiglio direttivo. 2. La commissione esamina i curricula presentati; puo' disporre lo svolgimento di colloqui con i candidati per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti scientifici e professionali e per la valutazione di programmi e progetti di attivita' del candidato; puo' richiedere la presentazione di singoli titoli, scientifici o professionali, indicati nell'elenco allegato alla domanda. 3. Al termine dei propri lavori la commissione, previa una valutazione comparativa dei diversi candidati, predispone la lista degli idonei alla direzione dell'Istituto e la trasmette al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche per la deliberazione di competenza del consiglio direttivo.