Art. 8.


                  Nomina e assunzione dell'incarico

    1.  Il  candidato  prescelto  riceve  apposita  comunicazione dal
Consiglio  nazionale  delle ricerche e si impegna a presentare, entro
un  termine prefissato, eventuale ulteriore documentazione necessaria
per lo svolgimento dell'incarico e la dichiarazione di accettazione.
    2. La nomina del direttore e' disposta con decreto del presidente
del Consiglio nazionale delle ricerche che stipula, nei casi previsti
dall'art. 5, comma 3, il contratto di lavoro a tempo determinato.
    3.  La  mancata  accettazione  o la mancata stipula del contratto
comportano la decadenza dall'incarico.