Art. 8. Nomina e assunzione dell'incarico 1. Il candidato prescelto riceve apposita comunicazione dal Consiglio nazionale delle ricerche e si impegna a presentare, entro un termine prefissato, eventuale ulteriore documentazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico e la dichiarazione di accettazione. 2. La nomina del direttore e' disposta con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche che stipula, nei casi previsti dall'art. 5, comma 3, il contratto di lavoro a tempo determinato. 3. La mancata accettazione o la mancata stipula del contratto comportano la decadenza dall'incarico.