Art. 7.

    Il  primo  tra  i classificati della selezione di cui all'art. 3,
ricevera'  di  cio'  apposita  comunicazione  con l'indicazione della
documentazione  che  dovranno presentare entro il termine di sessanta
giorni   decorrente   dalla   data   di   ricezione   della  suddetta
comunicazione.
    In  caso  di rinuncia, ovvero di ulteriori necessita' l'Autorita'
si  riserva  la facolta' di utilizzare la relativa graduatoria di cui
all'art. 6,  entro  un  anno dalla data di approvazione della stessa,
procedendo secondo l'ordine di classificazione.
    L'immissione  in  servizio  e'  condizionata  alla  verifica  del
possesso dei requisiti prescritti.
    L'interessato  che  non assuma servizio alla data stabilita o che
non   abbia   provveduto   a   regolarizzare,   entro  trenta  giorni
dall'apposito invito, la documentazione incompleta o affetta da vizio
sanabile, sara' dichiarato decaduto dal diritto alla costituzione del
rapporto di impiego.