Art. 2.

    Per  l'ammissione alla selezione di cui al precedente articolo e'
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
      a) diploma  di laurea con votazione minima di 105/110 o 95/100,
secondo  il  punteggio  massimo attribuibile dalle universita', unito
alla   conoscenza   professionale   ed   alla  comprovata  esperienza
lavorativa  non  inferiore  a dieci anni acquisita successivamente al
conseguimento   del   diploma  di  laurea,  nonche'  alla  comprovata
esperienza  lavorativa maturata in specifiche attivita' in almeno due
delle materie oggetto del colloquio;
      b) cittadinanza  italiana,  ovvero, in applicazione del decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  7 febbraio 1994,
n. 174, cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea;
      c) idoneita' fisica all'impiego;
      d) godimento dei diritti politici.
    I  cittadini  di  altri Stati dell'Unione europea devono altresi'
essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
      godimento  dei  diritti  civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
      adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Non  possono essere ammessi alla selezione coloro che siano stati
esclusi  dall'elettorato  attivo  politico  e  coloro che siano stati
destituiti    o   dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione,  ovvero  siano  stati  dichiarati  decaduti per aver
conseguito  l'impiego  mediante  la  produzione  di documenti falsi o
viziati da invalidita'.
    I  suddetti  requisiti per l'ammissione devono essere posseduti a
pena di esclusione dalla selezione, alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione della domanda.