Art. 2. Per l'ammissione alla selezione di cui al precedente articolo e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea con votazione minima di 105/110 o 95/100, secondo il punteggio massimo attribuibile dalle universita', unito alla conoscenza professionale ed alla comprovata esperienza lavorativa non inferiore a dieci anni acquisita successivamente al conseguimento del diploma di laurea, nonche' alla comprovata esperienza lavorativa maturata in specifiche attivita' in almeno due delle materie oggetto del colloquio; b) cittadinanza italiana, ovvero, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea; c) idoneita' fisica all'impiego; d) godimento dei diritti politici. I cittadini di altri Stati dell'Unione europea devono altresi' essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; adeguata conoscenza della lingua italiana. Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'. I suddetti requisiti per l'ammissione devono essere posseduti a pena di esclusione dalla selezione, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.