Art. 7. Il primo tra i classificati della selezione di cui all'art. 3, ricevera' di cio' apposita comunicazione con l'indicazione della documentazione che dovranno presentare entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di ricezione della suddetta comunicazione. In caso di rinuncia, ovvero di ulteriori necessita' l'Autorita' si riserva la facolta' di utilizzare la relativa graduatoria di cui all'art. 6, entro un anno dalla data di approvazione della stessa, procedendo secondo l'ordine di classificazione. L'immissione in servizio e' condizionata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti. L'interessato che non assuma servizio alla data stabilita o che non abbia provveduto a regolarizzare, entro trenta giorni dall'apposito invito, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile, sara' dichiarato decaduto dal diritto alla costituzione del rapporto di impiego.