Art. 5.
    I  candidati  sono  giudicati  da  una  commissione  nominata dal
direttore dell'organo C.N.R.
    Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti
per la valutazione di ciascun candidato.
    La  commissione  provvede,  in  via  preliminare,  a ripartire il
punteggio  a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga
di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna
categoria non abbia valenza eccessiva su quello complessivo.
    La  commissione  stabilisce  altresi',  in  via preliminare, se i
candidati  vadano  sottoposti  a  colloquio  e,  in caso positivo, il
punteggio  da riservare a tale prova, nonche' il punteggio minimo che
i  candidati  debbono  conseguire  nella  valutazione  dei titoli per
essere ammessi a sostenere la prova stessa.
    La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la rilevazione
attribuita ai vari titoli.
    Nel   caso   sia   stato,  in  via  preliminare,  previsto  dalla
commissione  l'esame  colloquio,  la  stessa  provvede  a convocare a
colloquio,  mediante  lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
con  almeno  quindici  giorni  di  preavviso, i candidati che abbiano
ottenuto  il  previsto punteggio minimo nella valutazione dei titoli.
Nessun  rimborso  e'  dovuto dall'Ente ai candidati che sostengono il
colloquio, anche se in sede diversa da quella di residenza.
    Ai  fini  della graduatoria di merito, la commissione tiene conto
della   valutazione   dei   titoli  e  del  risultato  dell'eventuale
colloquio,  del  programma  di  studio  e  di  ricerca presentato dal
candidato,  valutando  sia  la  sua attitudine a svolgere, in genere,
compiti  di  ricerca  scientifica,  sia la sua preparazione nel campo
specifico degli studi che lo stesso propone di compiere.
    Al  termine  dei  lavori,  la  commissione  redige la graduatoria
distinte per ogni raggruppamento.
    Sono  compresi  nella  graduatoria di merito secondo l'ordine del
voto  a ciascuno attributo soltanto i candidati che abbiano raggiunto
una  votazione  non inferiore ai sette decimi del totale dei punti di
cui la commissione dispone.
    Le operazioni compiute dalla commissione vengono verbalizzate con
sottoscrizione  in  ogni  pagina  del presidente, di componenti e del
segretario.