Art. 3.

    Alla  domanda  di  partecipazione  all'esame  d'idoneita'  dovra'
essere  allegata  la  documentazione  attestante  il  versamento  del
corrispettivo  di  cui  all'art. 2  della  delibera  n. 12234  del  2
dicembre  1999,  nella misura fissata di L. 150.000 da versarsi, pena
l'esclusione  dalla  partecipazione, con una delle seguenti modalita'
alternative:
      bonifico  bancario  sul  conto corrente n. 11170.33 intestato a
"CONSOB/gestione  contribuzioni,  via  Isonzo,  19/D-E - 00198 Roma",
presso  Banca  di  Roma/Agenzia  n. 116, via Piave, 88 - 00187 Roma -
cod. 3002.3 - cab 03260.7;
      versamento  sul  conto corrente postale n. 54194006 intestato a
"CONSOB/gestione  contribuzioni,  via  Isonzo,  191D-E - 00198 Roma",
utilizzando bollettini di versamento a quattro sezioni.
    All'atto  del  pagamento  devono essere tassativamente indicati i
seguenti  dati relativi al soggetto tenuto al pagamento, che dovranno
risultare dalla documentazione attestante il pagamento stesso:
      a) nome e cognome;
      b) codice fiscale, per i residenti in Italia;
      c) indirizzo;
      d) codice della causale del versamento ("CEA 1");
      e) descrizione  della  causale  del  versamento  ("art. 2  del.
n. 12234/1999").
    Per  i  pagamenti  effettuati  mediante bonifico bancario, i dati
sopracitati devono essere indicati come segue:
      il  codice fiscale, unitamente al nome e cognome, nella sezione
del  modulo  di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni
anagrafiche del soggetto tenuto al pagamento;
      il  codice  e la descrizione della causale del pagamento, nella
sezione   del   modulo  di  bonifico  che  prevede  l'indicazione  di
informazioni per il destinatario.
    Per i pagamenti effettuati mediante versamento sul conto corrente
postale,  il  codice  fiscale  del soggetto tenuto al pagamento ed il
codice  e  la  descrizione  della causale del pagamento devono essere
indicati  sul  retro  del  bollettino di versamento a quattro sezioni
nell'apposito "spazio per la causale del versamento".
    L'eventuale  esclusione  dall'esame e' disposta dalle commissioni
regionali o provinciali con provvedimento motivato.