Art. 13.

                       Internazionalizzazione

    I  corsi  di  dottorato  di  ricerca  ammessi al co-finanziamento
nell'ambito   del   piano   di   internazionalizzazione  del  sistema
universitario  ex  art. 7  decreto  ministeriale n. 313 del 21 giugno
1999  si  svolgeranno secondo le modalita' stabilite nelle rispettive
convenzioni.
    Il  titolo  di  dottore  di ricerca, che si consegue all'atto del
superamento  dell'esame  finale,  sara' riconosciuto e spendibile nei
paesi partecipanti al progetto.
    Le disposizioni contemplate nel presente articolo avranno effetto
subordinatamente  alla  stipula  delle  convenzioni  con le strutture
estere partecipanti al progetto di internazionalizzazione.