Art. 13. Internazionalizzazione I corsi di dottorato di ricerca ammessi al co-finanziamento nell'ambito del piano di internazionalizzazione del sistema universitario ex art. 7 decreto ministeriale n. 313 del 21 giugno 1999 si svolgeranno secondo le modalita' stabilite nelle rispettive convenzioni. Il titolo di dottore di ricerca, che si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, sara' riconosciuto e spendibile nei paesi partecipanti al progetto. Le disposizioni contemplate nel presente articolo avranno effetto subordinatamente alla stipula delle convenzioni con le strutture estere partecipanti al progetto di internazionalizzazione.