Art. 8. Ammissioni in sovrannumero I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove concorsuali sono ammessi al dottorato, senza borsa di studio, in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso. I titolari di assegni di ricerca, che non siano risultati vincitori ma che risultino utilmente collocati in graduatoria nell'ambito di uno dei concorsi di dottorato di ricerca in discorso, possono chiedere, entro la data di inizio del corso, l'iscrizione in sovrannumero al corso medesimo, nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso. L'ammissione al corso avverra' nell'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa delibera del collegio dei docenti del dottorato che deve esprimersi favorevolmente circa la compatibilita' nello svolgimento delle due attivita', e previa autorizzazione, nel caso in cui l'assegnista svolga l'attivita' presso un altro Ateneo, dell'Universita' di appartenenza. Le previsioni normative contenute nel presente articolo non si applicano ai dottorati ammessi al cofinanziamento ministeriale nell'ambito del piano di internazionalizzazione del sistema universitario ex art. 7 decreto ministeriale n. 313 del 21 giugno 1999.