Art. 8.

                     Ammissioni in sovrannumero

    I   cittadini  extracomunitari  che  abbiano  superato  le  prove
concorsuali  sono  ammessi  al  dottorato,  senza borsa di studio, in
soprannumero   nel   limite  della  meta'  dei  posti  istituiti  con
arrotondamento all'unita' per eccesso.
    I  titolari  di  assegni  di  ricerca,  che  non  siano risultati
vincitori   ma  che  risultino  utilmente  collocati  in  graduatoria
nell'ambito  di uno dei concorsi di dottorato di ricerca in discorso,
possono  chiedere, entro la data di inizio del corso, l'iscrizione in
sovrannumero  al  corso  medesimo,  nel  limite della meta' dei posti
istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso.
    L'ammissione   al   corso  avverra'  nell'ordine  cronologico  di
presentazione delle domande, previa delibera del collegio dei docenti
del   dottorato   che   deve   esprimersi   favorevolmente  circa  la
compatibilita'  nello  svolgimento  delle  due  attivita',  e  previa
autorizzazione,  nel  caso  in  cui  l'assegnista  svolga l'attivita'
presso un altro Ateneo, dell'Universita' di appartenenza.
    Le  previsioni  normative  contenute nel presente articolo non si
applicano   ai  dottorati  ammessi  al  cofinanziamento  ministeriale
nell'ambito   del   piano   di   internazionalizzazione  del  sistema
universitario  ex  art. 7  decreto  ministeriale n. 313 del 21 giugno
1999.