Art. 2.
    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto della Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana - 4a serie speciale - decorre il
termine   previsto  dal  comma  16,  dell'art.  3,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  117/2000  per eventuali istanze di
ricusazione da parte dei candidati.