Art. 11.
    Possono  essere  ammessi in soprannumero che non puo' superare il
100% dei posti ordinari:
      a)  candidati  idonei nella graduatoria generale di merito, che
fruiscano di assegni di ricerca;
      b)  candidati  stranieri,  idonei nella graduatoria generale di
merito,  che  risultino assegnatari di borsa di studio finanziata dal
Governo italiano o dal Governo del Paese di provenienza;
      c)  candidati appartenenti a Paesi con i quali esista specifico
accordo   intergovernativo,   seguito  da  apposita  convenzione  con
l'ateneo  (senza  oneri  finanziari  obbligatori per l'Universita' di
Bologna).
    La  convenzione determina le modalita' di iscrizione al dottorato
e  la  possibilita'  che  un  anno  del dottorato stesso possa essere
compiuto  presso  Universita'  del Paese con il quale e' stipulata la
specifica  convenzione; nel caso in cui la convenzione intervenga con
un  Paese  della  Unione europea, al dottorato cosi' conseguito, puo'
essere attribuita la qualifica di "dottorato europeo".