Art. 11. Possono essere ammessi in soprannumero che non puo' superare il 100% dei posti ordinari: a) candidati idonei nella graduatoria generale di merito, che fruiscano di assegni di ricerca; b) candidati stranieri, idonei nella graduatoria generale di merito, che risultino assegnatari di borsa di studio finanziata dal Governo italiano o dal Governo del Paese di provenienza; c) candidati appartenenti a Paesi con i quali esista specifico accordo intergovernativo, seguito da apposita convenzione con l'ateneo (senza oneri finanziari obbligatori per l'Universita' di Bologna). La convenzione determina le modalita' di iscrizione al dottorato e la possibilita' che un anno del dottorato stesso possa essere compiuto presso Universita' del Paese con il quale e' stipulata la specifica convenzione; nel caso in cui la convenzione intervenga con un Paese della Unione europea, al dottorato cosi' conseguito, puo' essere attribuita la qualifica di "dottorato europeo".