Art. 14. Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi I dottorandi, titolari di borse di studio conferite dall'Universita' degli studi di Bologna, sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi. Sono tenuti al pagamento del contributo fissato in L. 1.100.000 annue: a) dottorandi non assegnatari di borse di studio; b) dottorandi che fruiscano di borse di studio finanziate da enti esterni. Tutti i dottorandi sono tenuti al pagamento di L. 3.500 relativi al premio di assicurazione ed alla indennita' rilascio libretto e tesserino di L. 15.000.