Art. 14.

          Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi

    I   dottorandi,   titolari   di   borse   di   studio   conferite
dall'Universita'    degli    studi   di   Bologna,   sono   esonerati
preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.
    Sono  tenuti  al pagamento del contributo fissato in L. 1.100.000
annue:
      a) dottorandi non assegnatari di borse di studio;
      b)  dottorandi  che  fruiscano di borse di studio finanziate da
enti esterni.
    Tutti  i dottorandi sono tenuti al pagamento di L. 3.500 relativi
al  premio  di  assicurazione  ed alla indennita' rilascio libretto e
tesserino di L. 15.000.