Art. 15.

                           Borse di studio

    Le  borse  di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di  dottorato,  vengono  assegnate  secondo  l'ordine  definito nelle
graduatorie   generali   di   merito,   formulate  dalle  commissioni
giudicatrici.
    In  presenza  di  una  o  piu' borse di studio finanziate da enti
esterni  i  candidati  possono  scegliere  di  quale borsa fruire, in
relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito.
    Le  borse  di  studio  vengono  erogate  con  cadenza  bimestrale
posticipata.
    Le  borse di studio di dottorato, non possono essere cumulate con
altre  borse  di  studio  a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare con
soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  del  50%  per
soggiorni all'estero, di durata non inferiore al mese.
    I  soggiorni all'estero non possono eccedere la meta' dell'intera
durata del dottorato.
    Non  puo'  fruire  di  borsa  di studio di dottorato chi ne abbia
fruito in precedenza.