Art. 15. Borse di studio Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso di dottorato, vengono assegnate secondo l'ordine definito nelle graduatorie generali di merito, formulate dalle commissioni giudicatrici. In presenza di una o piu' borse di studio finanziate da enti esterni i candidati possono scegliere di quale borsa fruire, in relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito. Le borse di studio vengono erogate con cadenza bimestrale posticipata. Le borse di studio di dottorato, non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando. L'importo della borsa di studio e' aumentato del 50% per soggiorni all'estero, di durata non inferiore al mese. I soggiorni all'estero non possono eccedere la meta' dell'intera durata del dottorato. Non puo' fruire di borsa di studio di dottorato chi ne abbia fruito in precedenza.