Art. 18.

                           Compatibilita'

    I  dottorandi  di  ricerca  possono  svolgere  limitata attivita'
didattica  sussidiaria  od  integrativa dell'attivita' istituzionale,
previa  presentazione di delibera favorevole del collegio dei docenti
e della struttura interessata.
    Tale  attivita' non deve, in ogni caso, compromettere l'attivita'
di  formazione  alla  ricerca e deve essere limitata al numero di ore
annualmente   stabilito   dal   collegio   dei  docenti  in  sede  di
programmazione dell'attivita' del dottorato stesso.
    La   collaborazione   didattica   in   ambito   universitario  e'
facoltativa,  senza oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo
a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.