Art. 2.
    Ai  sensi  dell'art. 5  del  bando di concorso (decreto rettorale
n. 1376  del  6 luglio  2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie  speciale - del 14 luglio 2000), consultabile nel seguente sito
web:  www.unibo.it/apers,  le  pubblicazioni che il candidato ritenga
utile  presentare  per  la  valutazione comparativa e che siano state
indicate  nella domanda ai sensi del lettera d) dell'art. 4, dovranno
essere  inviate,  mediante  raccomandata  con  avviso di ricevimento,
ovvero   consegnate  a  mano  previo  accordo  con  la  struttura  di
riferimento,  nel  numero  massimo, se previsto, indicato nell'art. 1
del  bando  di  concorso,  alla  sede  della facolta', dipartimento o
istituto  ove  la  commissione  svolgera'  i  suoi  lavori  (cd. sede
concorsuale),   entro   trenta   giorni  da  quello  successivo  alla
pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   del  presente  decreto
costitutivo  delle stesse, all'indirizzo indicato nel decreto citato.
E' facolta' del candidato trasmettere copia delle pubblicazioni anche
ai   componenti   la   commissione   presso   il  proprio  Ateneo  di
appartenenza.
    Al   riguardo,   poiche'   l'art. 2,  comma 6,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n. 117/2000  e  l'art. 6  del bando di
concorso  sanciscono  la  esclusione  dalla procedura per i candidati
che,  nel  caso in cui il bando di concorso preveda un numero massimo
di  pubblicazioni  (didattiche  e/o scientifiche) da inviare, abbiano
inviato  un  numero  di pubblicazioni superiore a quello indicato nel
bando  diconcorso,  al  fine  di  non  incorrere  nella  sanzione ora
indicata  (nell'art. 1  del presente decreto rettorale) si raccomanda
di controllare l'esistenza o meno del suddetto limite e di verificare
con attenzione il rispetto dello stesso al momento della spedizione.
    Sui  plichi  contenenti  le  pubblicazioni devono essere indicati
espressamente:   l'Universita'   che  ha  bandito  la  procedura,  la
facolta', la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la
qualifica per la quale si intende concorrere, nonche' nome, cognome e
recapito concorsuale .
    Il  mancato  invio  delle pubblicazioni alla sede della facolta',
dipartimento  o  istituto  ove la commissione svolgera' i suoi lavori
entro   il   termine   prescritto   non   equivale  a  rinuncia  alla
partecipazione  alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice
valutera'  il  candidato solo sulla base del curriculum e non potra',
pertanto,  valutare  i  lavori  scientifici  anche  se  personalmente
conosciuti.   Le   commissioni   giudicatrici   non   prenderanno  in
considerazione  pubblicazioni  difformi,  o  in  edizione diversa, da
quelle  indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se
il  numero  di  quelle  ricevute fosse conforme a quello indicato nel
bando.
    Nessuno  dei  lavori  scientifici  inviati  sara'  restituito  ai
candidati  da  questa  amministrazione; tuttavia i candidati potranno
rientrare  in  possesso  delle stesse, salvo eventuale contenzioso in
atto,  recandosi  personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove
la  commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del
decreto  di  accertamento  della regolarita' degli atti. Trascorso il
suddetto  termine, questa amministrazione potra' disporre liberamente
del materiale non ritirato.