Art. 2.
    Possono  presentare  domanda di partecipazione al concorso, senza
limitazioni  di  eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso di
diploma  di  laurea  conseguito  in  Italia  o  di  titolo accademico
equipollente  conseguito  presso universita' straniere e riconosciuto
dalle   autorita'   accademiche,   anche   nell'ambito   di   accordi
interuniversitari  di cooperazione e mobilita'. Qualora il titolo non
sia  gia'  stato  riconosciuto,  sara'  il  collegio  dei docenti del
dottorato,  per  il quale il candidato presenta domanda, a deliberare
sull'equipollenza,  ai  soli fini dell'ammissione al corso. In questo
caso  i  candidati  dovranno  allegare alla domanda di concorso tutti
quei  documenti  utili  a  consentire  al  collegio  dei  docenti  la
dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle
competenti  rappresentanze italiane del Paese di provenienza, secondo
le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai
corsi di laurea delle universita' italiane.