Art. 5.
    Le  prove  d'esame  sono  intese ad accertare la preparazione del
candidato,  la  sua  attitudine alla ricerca e la conoscenza di una o
piu' lingue straniere.
    L'esame  di  ammissione  consiste  in  una  prova scritta e in un
colloquio.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
    Il  giorno  della  prova  scritta  la commissione comunichera' ai
candidati  la data in cui potranno prendere visione dell'elenco degli
ammessi alla prova orale.
    La  data  della prova orale, se non e' gia' indicata nel presente
bando,  verra'  pubblicata,  da  parte della commissione esaminatrice
contestualmente al risultato della prova scritta.
    Le  date  delle prove scritte sono elencate, per ciascun corso di
dottorato, nel successivo art. 14.
    Il  colloquio  si  intende superato se il candidato, che comunque
dovra'  dimostrare  di  possedere  una buona conoscenza di una o piu'
lingue  straniere, ottiene una votazione di almeno 40/60. I candidati
stranieri   dovranno   inoltre   dimostrare  di  avere  una  adeguata
conoscenza della lingua italiana.
    Per  sostenere  le  prove  i  candidati  dovranno esibire uno dei
seguenti documenti:
      tessera postale;
      porto d'armi;
      carta d'identita'
      patente di guida;
      passaporto.