Art. 6.
    La   commissione  giudicatrice  del  concorso  di  ammissione  al
dottorato  di  ricerca  sara'  nominata  dal rettore, su proposta del
collegio  dei  docenti:  sara'  composta da tre docenti di ruolo, cui
possono  essere  aggiunti  non  piu' di due esperti, anche stranieri,
scelti  nell'ambito  degli enti e delle strutture pubbliche e private
di  ricerca;  la  nomina  di tali esperti e' obbligatoria nel caso di
convenzioni od intese con piccole o medie imprese. Al termine di ogni
seduta   della  prova  orale  la  commissione  formula  l'elenco  dei
candidati  esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno
nella  prova  stessa.  L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente e dal
segretario  della commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, nella
sede  d'esame. Espletate le prove di concorso, la commissione compila
la  graduatoria  generale  di  merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
    In caso di pari merito prevale la minore eta' anagrafica.
    Le   graduatorie   saranno  rese  pubbliche  mediante  affissione
all'albo dell'ufficio dottorati di ricerca.
    Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.