Art. 10.

                           Documentazione

    I  candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare o
far  pervenire  a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro
il termine di giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione della
comunicazione  da  parte  dell'amministrazione, un certificato medico
rilasciato  da un medico dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio   (o   da   un  medico  militare  in  servizio  permanente
effettivo),  dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo
al  servizio  continuativo  ed incondizionato all'impiego al quale il
concorso  si  riferisce  e  l'eseguito  accertamento  sierologico del
sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.
    Per i candidati, invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di
guerra   ed  assimilati,  invalidi  per  servizio,  invalidi  civili,
mutilati  ed invalidi del lavoro, e per quelli riconosciuti portatori
di  handicap  ai sensi della legge n. 104/1992, il certificato medico
deve essere rilasciato dalla azienda sanitaria locale di appartenenza
dell'aspirante  e  contenere,  oltre  ad una esatta descrizione della
natura  e  del grado di invalidita', nonche' delle condizioni attuali
risultanti  dall'esame  obiettivo,  la dichiarazione che il candidato
non  puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei
compagni  di  lavoro  e  alla  sicurezza  degli impianti e che le sue
condizioni  fisiche  lo  rendono  idoneo al disimpegno delle mansioni
dell'impiego al quale concorre.
    L'amministrazione,  comunque,  ha  la  facolta'  di  sottoporre a
visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso.
    Nello  stesso  termine  di  giorni  trenta, i candidati vincitori
dovranno   altresi'  comprovare,  producendo  apposite  dichiarazioni
sostitutive   di  certificazioni,  rese  ai  sensi  dell'art.  1  del
regolamento  approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
30  ottobre  1998,  n.  403,  il  possesso  dei seguenti requisiti di
ammissione:   eta',  cittadinanza  italiana,  godimento  dei  diritti
politici,  iscrizione  nelle liste elettorali, posizione nei riguardi
degli  obblighi  militari,  titolo  di  studio prescritto, assenza di
condanne penali.
    L'amministrazione  procedera'  ad  effettuare  idonei  controlli,
anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
    Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, qualora dai predetti controlli emerga la non veridicita'
del   contenuto  delle  dichiarazioni,  i  dichiaranti  decadono  dai
benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento emanato sulla
base di dichiarazione non veritiera.
    Per  accelerare  il  procedimento,  l'interessato  puo'  altresi'
trasmettere,  entro  il  termine  di cui al primo, comma del presente
articolo,   copia   fotostatica,   ancorche'   non  autenticata,  dei
certificati di cui sia gia' in possesso.
    Scaduto  inutilmente  il  termine  di  giorni trenta previsto dal
presente articolo, e fatta salva la possibilita' di una sua proroga a
richiesta  dell'interessato  nel  caso di comprovato impedimento, non
potra'  darsi  luogo  alla  stipulazione del contratto individuale di
lavoro ed il candidato stesso sara' dichiarato rinunciatario.