Art. 2. Riserve di posti Sono previste le riserve di posti indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nonche' dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. Le riserve di posti non potranno superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. Qualora tra i candidati dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nell'ordine indicato dal citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste nel presente articolo ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.