Art. 3.

                     Requisiti per l'ammissione

    Per  l'ammissione  ai  concorsi  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      1)  titolo  di  studio:  diploma  di  laurea in giurisprudenza,
diploma di laurea in scienze politiche, diploma di laurea in economia
e   commercio,   diploma   di   laurea   in  scienze  statistiche  ed
equipollenti;
      2) eta' non inferiore agli anni diciotto;
      3)  cittadinanza  italiana  (sono  equiparati  ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica);
      4)  idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in
base alla normativa vigente;
      5) godimento dei diritti politici;
      6)  essere  in  regola  con  le  norme concernenti gli obblighi
militari;
      7) condotta e qualita' morali (art. 4 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29).
    Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti  da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli   impiegati  civili  dello  Stato  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  per averlo
conseguito  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati da
invalidita'  non  sanabile,  coloro  che  siano  stati  licenziati in
applicazione  dell'art.  25  del  contratto  collettivo  nazionale di
lavoro  comparto  Ministeri stipulato in data 16 maggio 1995 e coloro
che  siano  stati  interdetti  dai pubblici uffici in base a sentenza
passata in giudicato.
    I  requisiti  prescritti  debbono  essere  posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
    I    candidati    sono   ammessi   al   concorso   con   riserva.
L'amministrazione  puo'  disporre  in ogni momento, con provvedimento
motivato,  l'esclusione  dal  concorso  per  difetto dei requisiti di
ammissione come sopra descritti.