Art. 5.

                      Commissione esaminatrice

    Con  successivo  provvedimento  amministrativo  sara' nominata la
commissione  esaminatrice,  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n. 487, e successive
modificazioni.
    Almeno   un   terzo   dei  posti  di  componente  della  predetta
commissione  sara'  riservato  alle  donne,  ai  sensi  dell'art. 61,
lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.