Art. 9.

                   Approvazione della graduatoria

    Distinte  graduatorie  dei concorrenti idonei specifiche per ogni
regione  saranno  formate  secondo l'ordine dei punti della votazione
complessiva  in  base  alla  quale  i  candidati  sono  collocati  in
graduatoria  generale  e  tenendo conto delle precedenze o preferenze
previste dagli articoli 2 e 8 del presente bando.
    I  posti che eventualmente restassero disponibili per una regione
non  potranno essere attribuiti ai candidati vincitori inseriti nelle
graduatorie ad altre regioni.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso   e'   approvata  con  provvedimento  amministrativo  ed  e'
immediatamente efficace.
    La  stessa  sara' pubblicata nel giornale ufficiale del Ministero
della difesa e resa consultabile sul sito internet.
    Di  tale  pubblicazione  sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  rimane  efficace  per  il termine previsto dalla
normativa  in  vigore  dalla data della sopracitata pubblicazione per
l'eventuale  copertura  dei  posti  per il quale il concorso e' stato
bandito.