Art. 9. Approvazione della graduatoria Distinte graduatorie dei concorrenti idonei specifiche per ogni regione saranno formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva in base alla quale i candidati sono collocati in graduatoria generale e tenendo conto delle precedenze o preferenze previste dagli articoli 2 e 8 del presente bando. I posti che eventualmente restassero disponibili per una regione non potranno essere attribuiti ai candidati vincitori inseriti nelle graduatorie ad altre regioni. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso e' approvata con provvedimento amministrativo ed e' immediatamente efficace. La stessa sara' pubblicata nel giornale ufficiale del Ministero della difesa e resa consultabile sul sito internet. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria rimane efficace per il termine previsto dalla normativa in vigore dalla data della sopracitata pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti per il quale il concorso e' stato bandito.