Art. 8.

                     Presentazione dei documenti

    Il  candidato dichiarato vincitore, ai fini dell'accertamento dei
requisiti  previsti,  sara' invitato a presentare entro trenta giorni
dalla data di stipula del contratto individuale di lavoro:
      1)  certificato  rilasciato dall'unita' sanitaria locale ovvero
dall'ufficiale  sanitario  del  comune  di  residenza  o da un medico
militare  dal  quale risulti che il soggetto e' fisicamente idoneo al
servizio   incondizionato   e   continuativo  nell'impiego  al  quale
concorre,  con  la  precisazione che e' stato eseguito l'accertamento
sierologico  ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 1956, n. 837;
qualora  il  candidato  sia affetto da qualche imperfezione fisica il
certificato  deve farne menzione con la dichiarazione che essa non e'
tale  da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e al
normale  e  regolare  rendimento di lavoro. Gli invalidi di guerra ed
assimilati debbono altresi' produrre ai sensi della legge n. 482/1968
una  dichiarazione  legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante
che  l'invalido,  per  la  natura ed il grado della sua invalidita' o
mutilazione,   non   puo'  riuscire  di  pregiudizio  alla  salute  e
all'incolumita' dei compagni di lavoro;
      2)  dichiarazione in carta libera ai sensi degli articoli 2 e 4
della  legge  4  gennaio  1968,  n. 15, e dell'art. 1 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  20  ottobre  1998, n. 403, dalla quale
risulti:
        a) data e luogo di nascita;
        b) cittadinanza;
        c) godimento dei diritti politici;
        d) posizione nei confronti degli obblighi militari;
        e) l'inesistenza  di condanne penali e di procedimenti penali
in corso;
        f) dichiarazione  che il candidato non ricopra altri impieghi
alle  dipendenze  di  enti pubblici o privati e, in caso affermativo,
dichiarazione  di  opzione  per  il  nuovo  impiego. La dichiarazione
relativa  ai  punti b) e c) deve riportare l'indicazione del possesso
del  requisito  anche  alla  data  di  scadenza del termine utile per
presentazione delle domande;
        g) e'  fatta  salva,  per  l'amministrazione,  la facolta' di
verificare   la   veridicita'  e  l'autenticita'  delle  attestazioni
prodotte.   In  caso  di  falsa  dichiarazione  sono  applicabili  le
disposizioni previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
e degli articoli 483, 485 e 486 del codice penale.