Art. 8. Presentazione dei documenti Il candidato dichiarato vincitore, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti, sara' invitato a presentare entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto individuale di lavoro: 1) certificato rilasciato dall'unita' sanitaria locale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare dal quale risulti che il soggetto e' fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo nell'impiego al quale concorre, con la precisazione che e' stato eseguito l'accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 1956, n. 837; qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che essa non e' tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro. Gli invalidi di guerra ed assimilati debbono altresi' produrre ai sensi della legge n. 482/1968 una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumita' dei compagni di lavoro; 2) dichiarazione in carta libera ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti: a) data e luogo di nascita; b) cittadinanza; c) godimento dei diritti politici; d) posizione nei confronti degli obblighi militari; e) l'inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso; f) dichiarazione che il candidato non ricopra altri impieghi alle dipendenze di enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego. La dichiarazione relativa ai punti b) e c) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per presentazione delle domande; g) e' fatta salva, per l'amministrazione, la facolta' di verificare la veridicita' e l'autenticita' delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e degli articoli 483, 485 e 486 del codice penale.